Sull’intervento della stabile organizzazione ai fini IVA indicazioni dell’Agenzia delle Entrate non risolutive

Nella Risposta a istanza di interpello n. 57/2023 l’Agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente sul tema dell’intervento della stabile organizzazione ai fini IVA in un caso concernente un flusso di acquisti intracomunitari di beni tra la casa madre tedesca e un cliente italiano. Alla luce dei fatti rappresentati dal contribuente, secondo il quale la fattispecie oggetto di interpello riguardava il caso di una cessione di un prodotto effettuata dalla casa madre mediante l’intervento della succursale, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che l’intervento della stabile organizzazione può ritenersi verificato laddove il contributo della stessa sia “rilevante per la determinazione concreta della qualità, della struttura e della funzionalità del prodotto fornito dalla casa madre”.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate non pare fornire chiavi interpretative nitide per identificare se e quando la stabile organizzazione “interviene”, rimettendosi a quanto riportato dal contribuente e richiamando la necessità di una valutazione caso per caso. Tuttavia, rispetto alla posizione espressa dall’Italia in seno al Comitato IVA (Working Paper n. 857 del 2015), dal recente documento di prassi emergono alcune ulteriori indicazioni, segnatamente che (i) l’assenza di transito dal magazzino della stabile organizzazione italiana non è di per sé sufficiente ad escluderne l’intervento nell’ambito di una cessione intracomunitaria di beni e (ii) la circostanza che la stabile organizzazione stipuli contratti in nome e per conto della capogruppo o si occupi del marketing e dei rapporti con i clienti non è di per sé sintomo di un suo “intervento” qualificante nelle operazioni di cessione.