Rilevanza delle modifiche al Commentario OCSE nell’interpretazione dei trattati secondo la Cassazione

Nelle recenti ordinanze nn. 36679 e 36690 depositate il 14 dicembre 2022 la Corte di Cassazione, pur constatando che la definizione di stabile organizzazione personale contenuta nell’articolo 5(4) della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera sia corrispondente alla versione del 1963 del Modello OCSE, ha ugualmente ritenuto di tenere conto dei cambiamenti apportati al Commentario in epoca successiva alla stipula della Convenzione.

In particolare, i giudici – alla luce dall’osservazione formulata dall’Italia secondo cui nell’interpretazione della nozione di stabile organizzazione non può essere disattesa la propria giurisprudenza – hanno concluso attribuendo una specifica rilevanza alla mera partecipazione alle trattative da parte di un dipendente della società estera.

La posizione italiana in materia rimane, nel complesso, contradditoria se si considera che nell’ambito della Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (“MLI”), l’Italia ha formulato la riserva di non applicare per intero le disposizioni dell’articolo 12 dell’MLI, che riguarda proprio la definizione di stabile organizzazione personale e ha gli stessi contenuti dell’articolo 5, paragrafo 5 dell’ultima versione del Modello OCSE (2017).