Raggiunto l’Accordo UE – UK

Al termine di quattro anni di intensi negoziati, il Regno Unito e la UE hanno raggiunto un accordo (l’”Accordo”) per definire le condizioni delle future relazioni reciproche.

Il 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del mercato unico e dell’unione doganale dell’UE cessando, di conseguenza, la sua partecipazione a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali da questa stipulati.

Fra l’altro avrà fine la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali tra il Regno Unito e la UE giacché costituiranno due mercati distinti e due spazi economici separati.

L’Accordo con il Regno Unito riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Per quanto riguarda le merci, l’Accordo stabilisce l’azzeramento delle tariffe doganali e l’annullamento dei contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine.

Il modello dell’Accordo sembra essere in linea con quelli di ultima generazione stipulati dalla UE e, pertanto, presumibilmente simile a quelli in essere con il Canada e il Giappone.

A tal proposito l’Accordo prevede che l’origine preferenziale dei beni debba essere attestata tramite apposita dichiarazione, da rilasciare in fattura o qualunque altro documento che descriva il prodotto avente origine preferenziale UE con dettaglio sufficiente da consentire l’identificazione di tale prodotto.

Il sistema probatorio individuato dall’Accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l’origine delle merci e prevede che le stesse possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche del fatto che la lavorazione sostanziale sia avvenuta nel Regno Unito o nell’Unione Europea.

Le regole sull’origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell’Accordo e negli allegati “ANNEX ORIGIN” da 1 a 6.

Le regole di rilascio dell’attestazione, valida per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio, prevedono che questa:

  1. sia compilata dall’esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrino che il prodotto è originario;
  2. possa essere redatta su fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in maniera dettagliata in modo da consentirne l’identificazione;
  3. possa essere riferita ad una singola fornitura od a forniture multiple;
  4. possa essere resa nelle lingue di tutti i Paesi della UE.

Inoltre è stato previsto il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO.

ACCORDO DI RECESSO

L’accordo di recesso rimane in vigore e protegge tra l’altro i diritti dei cittadini dell’Unione Europea e di quelli del Regno Unito, gli interessi finanziari dell’Unione e, elemento fondamentale, la pace e la stabilità sull’isola d’Irlanda.

PROSSIME TAPPE

L’entrata in vigore e l’applicazione dell’accordo sugli scambi e la cooperazione rivestono particolare urgenza.

Poiché i negoziati si sono conclusi solo poco prima della scadenza del periodo di transizione, la Commissione europea propone di applicarlo in via provvisoria per un periodo limitato, fino al 28 febbraio 2021.

L’iter di approvazione prevede diversi passaggi: l’approvazione spetterà al Parlamento Europeo mentre il Consiglio avrà il compito di ratificarlo.

Il nostro Studio rimane a disposizione per accompagnare i propri clienti in tutte le operazioni da e per il Regno Unito e nell’analisi e nell’applicazione dei vari profili dell’Accordo relativi agli scambi delle merci.