IVA – prestazioni di “non fare”
Con la sentenza n. 32598 del 4 novembre scorso, la Corte di Cassazione torna sul concetto di “onerosità” di una prestazione e sulla definizione di “base imponibile” ai fini IVA.
Per qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso è sufficiente che esista un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo, nell’ambito di un rapporto sinallagmatico e, in tale contesto, anche una prestazione di “non fare” può rientrare nella base imponibile quando esista un nesso di interdipendenza tra le prestazioni.
In ragione di tali principi, quando (come nel caso esaminato in giudizio) il cedente riacquista dal proprio cessionario il macchinario per il quale non aveva incassato l’intero corrispettivo pattuito, la base imponibile ai fini IVA deve includere sia il prezzo specificatamente pattuito per il riacquisto sia il credito a cui il cedente rinunzia giacché quest’ultima equivale ad una obbligazione di “non fare”.