A partire dal 1 luglio sono entrate in vigore alcune modifiche al regime IVA delle cessioni di opere d’arte, per effetto del D.L. 30.6.2025 n. 95 (convertito nella Legge 8.8.2025 n. 118).
Sia le importazioni che le cessioni interne di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione sono soggette ad IVA con l’aliquota ridotta del 5% (in luogo delle aliquote precedentemente in vigore, pari al 22% o ridotta al 10% per le importazioni o le cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte individuati dalla Tabella A allegata al Decreto IVA).
Se le operazioni poste in essere da operatori professionali risultano sempre soggette ad IVA, particolare attenzione deve essere prestata in caso di cessioni di opere d’arte effettuate da privati, dal momento che solo il commercio abituale di opere d’arte integra il presupposto soggettivo IVA. Per contro, le cessioni poste in essere dai c.d. “speculatori occasionali” non integrano il presupposto soggettivo IVA per mancanza del requisito dell’abitualità.
Restano invece sempre soggette ad IVA le importazioni, sia che siano poste in essere da privati che da soggetti passivi IVA.
È bene infine ricordare che la distinzione tra le figure del mercante abituale, dello speculatore occasionale e del collezionista puro diventa altresì rilevante per il corretto inquadramento delle cessioni ai fini delle imposte dirette.