L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 97/2026, torna a delineare i confini del requisito di commercialità (ex art. 87, comma 1, lett. d, TUIR) per l’applicazione del regime di Participation Exemption (PEX) nel settore delle infrastrutture energetiche.
Il Caso: Una holding operativa (Alfa S.r.l.) ha ceduto le partecipazioni in tre società (Beta 1,2,3) costituite da poco più di un anno per lo sviluppo di impianti di stoccaggio energia (BESS). Le società avevano acquisito i progetti in fase embrionale da una controllata (Gamma), volturato le autorizzazioni e raggiunto lo stato “ready to build” al momento della cessione.
La Decisione dell’Agenzia: L’Agenzia ha negato l’applicazione della PEX, ritenendo insussistente il requisito della commercialità. Ecco i punti chiave:
– Fase Preparatoria vs. Esercizio d’Impresa: Sebbene nel settore energy la ricerca siti e la progettazione possano integrare l’oggetto sociale (Circ. 7/E/2013), ciò richiede che la società svolga un complesso di attività organiche.
– Mancanza di Struttura Operativa: Nel caso di specie, le società Beta non avevano ideato i progetti (acquistati da Gamma) né gestito direttamente lo sviluppo (affidato a terzi via accordo quadro).
– Capacità Potenziale: Al momento del realizzo, non è emersa una struttura idonea a soddisfare la domanda di mercato in tempi tecnici ragionevoli.
Takeaway: il semplice subentro in autorizzazioni e il raggiungimento del “ready to build” tramite outsourcing massivo non garantiscono automaticamente la natura “commerciale” della partecipata ai fini fiscali. La sostanza operativa e l’effettivo svolgimento delle fasi di sviluppo “in proprio” restano discriminanti fondamentali.