Accordo di Libero Scambio UE-UK: l’origine dei beni

In data 30 dicembre 2020 l’Agenzia delle Dogane ha integrato la circolare n. 49, con protocollo n. 495536/RU, fornendo ulteriori indicazioni sull’origine preferenziale dei beni, in particolare per quanto concerne la dichiarazione che deve rilasciare l’esportatore e sul regime delle prove d’origine delle merci.

Il documento è poi accompagnato da una serie di risposte fornite dall’Agenzia alle domande più frequenti, finalizzate a far chiarezza sull’applicazione dell’accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK.

Come è noto, in base all’Accordo di Libero Scambio (Trade and Cooperation Agreement), concordato tra l’Unione Europea ed il Regno Unito vengono azzerati i dazi doganali su tutte le merci originarie delle rispettive parti contraenti.

A tal fine, è necessario che le merci rispettino tutte le regole di origine previste nell’Accordo; in particolare, con riferimento alle esportazioni verso il Regno Unito:

  • la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l’origine UE;
  • la merce deve essere spedita direttamente in UK;
  • l’esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all’importatore UK. L’attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura per spedizioni di valore fino ad 6.000€, mentre oltre (tale valore) l’Unione Europea richiede che l’esportatore unionale, allo scopo di poter rilasciare la suddetta dichiarazione in fattura, sia registrato nel cosiddetto “sistema REX”.

In attesa dell’attivazione del nuovo Portale Unionale REX e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall’Accordo, in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX potranno rendere la dichiarazione di origine su fattura o altro documento commerciale, utilizzando un’autocertificazione dell’origine preferenziale e così fruire del dazio zero alla frontiera inglese.

A tale scopo, nel modello di dichiarazione di origine preferenziale allegato alla circolare n. 49/2020 va riportato, nel campo “luogo e data” della dichiarazione, il codice EORI dell’impresa unitamente al proprio indirizzo completo, salvo l’aggiornamento del dato non appena l’operatore ottenga il codice di registrazione al sistema REX.

Si tratta di una deroga di portata temporanea concessa alle imprese che operano con il Regno Unito, tenuto conto della difficoltà per queste ultime di rispettare le nuove regole entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2021.

Un’ulteriore semplificazione, di natura temporanea, è stata disposta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2254 relativamente alla compilazione di attestazioni di origine effettuata sulla base delle dichiarazioni dei fornitori, di cui l’esportatore verso il Regno Unito dovrebbe ordinariamente essere in possesso ma che in questo frangente potrebbe non essere stato in grado di recuperare tempestivamente.

Con il predetto regolamento si consente, durante il periodo 1/1/2021-31/12/2021, agli esportatori della UE di compilare le attestazioni di origine anche qualora non siano in possesso di tutte le dichiarazioni del fornitore necessarie per determinare il carattere originario delle merci.

In pratica, durante tale periodo transitorio (1/1/2021- 31/12/2021) la validità dell’attestazione di origine non potrà essere messa in discussione perché l’esportatore non dispone di tutte le dichiarazioni del fornitore pertinenti sulla base delle quali ha compilato la dichiarazione.

Tuttavia, tali dichiarazioni dovranno essere recuperate dall’esportatore entro il 1.1.2022; se entro l’1.1.2022 l’esportatore non sarà riuscito ad entrare in possesso delle dichiarazioni del fornitore, dovrà darne informazione al proprio cliente del Regno Unito, entro il 31 gennaio 2022.

WTS R&A rimane a disposizione per accompagnare i propri clienti in tutte le operazioni da e per il Regno Unito e nell’analisi e nell’applicazione dei vari profili dell’Accordo relativi agli scambi delle merci.